LA SICUREZZA DOMESTICA NELL’USO DEL GAS METANO O GPL


La cucina e le caldaie murali non possono essere considerate dei veri elettrodomestici, in quanto vengono alimentati da gas.

Anche per certi punti di vista le piastre elettriche possono essere considerate molto più sicure, per gli elevati costi di gestione sono state progressivamente sostituite dai fornelli a gas.

L’installazione di una cucina o di una caldaia a gas sono delle operazioni delicate ed estremamente importanti, infatti devono essere eseguite da personale particolarmente specializzato.

I gas utilizzabili queste apparecchiature sono principalmente due: il metano ed il GPL (gas delle bombole).

Parleremo ora delle cucine: esse sono sostanzialmente di due tipi, utilizzabili a seconda del gas in dotazione. All’atto quindi dell’installazione di un nuovo apparecchio bisogna sempre verificare se gli ugelli sono idonei al gas che verrà utilizzato.

Il collegamento fra la cucina e la bombola deve essere effettuato tramite un tubo di gomma o polimero con un diametro di circa 6 o 8 mm, e deve essere conforme alle norme UNI-CIG di riferimento.

Successivamente un’estremità del tubo dovrà essere collegata al portagomma che esce dalla cucina, bloccandolo con una fascetta stringitubo.

L’altra estremità dovrà invece , con le stesse modalità, essere collegata alla valvola erogatrice che è sopra la bambola. L’erogatore di pressione serve infatti a dosare la pressione di uscita della bombola ed evitare che questa possa far partire i collegamenti.

La sicurezza nell’uso dei gas è disciplinata da una vasta serie di normative che normalmente riguardano aspetti generali della materia e rimandano a specifiche norme l’approfondimento dei dettagli di costruzione, progettazione ed installazione.

Le norme che trattano argomenti relativi ai gas sono sviluppate dall’UNI (Ente nazionale Italiano di Unificazione) ed, in particolare, dal CIG (Comitato Italiano Gas); la loro corretta denominazione è: norme UNI-CIG, seguite sempre da un numero di riferimento.

Queste norme, come già enunciato, hanno valenza coercitiva ogni qualvolta vengono riprese o trattate da leggi e decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, completamente o con un semplice richiamo del titolo di identificazione.

Viceversa, quando le norme non assumono tale veste ufficiale, rimangono delle norme volontarie e danno indicazioni sui metodi esecutivi di impianti costruiti a regola d’arte.

La legge n. 46 del 5 marzo 1990, concernente le “Norme per la sicurezza degli impianti”, recita all’art. 17, comma 1: «Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regole d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte; i materiali ed i componenti, realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché dal rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte».

Nel caso specifico che un impianto venga progettando rispettando le norme UNI e CEI vigenti, ha le condizioni sufficienti per essere considerato a regola d’arte. Esse non sono necessarie in quanto non sempre è possibile realizzare impianti a regola d’arte utilizzando metodologie uguali da quelle prescritte dalle norme, purché queste ultime non siano obbligatoriamente citate da leggi dello Stato.

A seguito di queste considerazioni, è evidente come le norme hanno dovuto essere modificate, migliorate, riviste ed adattate con il passare degli anni e lo svilupparsi delle tecniche applicate ai settori di utilizzo dei gas, al fine di essere sempre aggiornate e per non far adottare delle metodologie costruttive superate ed obsolete.

Quindi, ogni volta che si consulta una norma relativa ad un determinato argomento, è sempre necessario essere in possesso dell’edizione aggiornata e recente.

L’elenco di tutte le norme pubblicate dal Comitato Italiano Gas è disponibile presso un qualsiasi punto vendita dell’UNI che si occupa anche della vendita diretta delle stesse su cd-rom.

Da statistiche di rilevamento da parte del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e dell’UNI-CIG, risulta subito interessante evidenziare che molti degli incendi o deflagrazioni domestiche derivano dalla scarsa applicazione della legislazione su impianti autonomi a gas metano o GPL.

In particolare gli impianti con portata termica nominale non superiore alle 30.000 Kcal/h (35 kW) sono trattati nella norma UNI-CIG 7129, pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1993.

Questa normativa è da considerarsi l’ABC per l’esecuzione di tutti gli impianti autonomi e deve essere perfettamente conosciuta da tutti gli installatori, progettisti e fabbricati.

Entrando nello specifico, vale la pena ricordare i seguenti concetti che classificano gli impianti.

IMPIANTI INTERNI
Dimensionamento, portata, materiali utilizzabili, cimiteri di posa delle tubazioni, apparecchiature ed ubicazione delle stesse, messa in servizio degli impianti ed apparecchiature, controllo, manutenzione e modifiche degli impianti.

VENTILAZIONE DEI LOCALI
Volumi dell’aria, evacuazione dell’aria viziata, superficie delle aperture di ventilazione.

SCARICO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
Per apparecchi di tipo A, B, e C, collegamenti a camini, collegamenti a canne fumerie, canne fumerie, camini, evacuazione dei prodotti della combustione.

CALCOLO DEI DIAMETRI DEI TUBI DI UN IMPIANTO INTERNO
Con tutte le tabelle allegate previste dal decreto.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI
Diversificati secondo il tipo di scarico dei prodotti di combustione.

DIMENSIONAMENTO INTERNO.
Riferito ad alcuni tipi di camino.

Questi tipi di impianti sono esonerati dal rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco (vedasi D.P.R. 37/98), come pure dalla presentazione della pratica all’I.S.P.E.S.L., ma devono rispettare, oltre alle norme citate, anche le leggi 46/90 e 10/91 ed i loro decreti applicativi, rispettivamente il 447/91 e 412/93.

In particolare la legge 46/90 prevede l’obbligo della progettazione per canne fumarie ramificate, l’obbligo di esecuzione degli impianti da parte di imprese abilitate in grado di rilasciare l’apposito certificato di conformità. Queste imprese devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed essere iscritte presso la Camera di Commercio provinciale di appartenenza.

La legge 10/91 prevede l’obbligo del progetto per gli impianti, per la rete di adduzione del combustibile, per l’evacuazione dei fumi. Molto importante risulta essere il suo regolamento applicativo, il D.P.R. 412/93, nell’articolo 5, ed in particolare nei commi 9 e 10 che ora descriverò nella loro completezza:

«ARTICOLO 5, COMMA 9:

Gli edifici multipiano costruiti da più unità immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi:

Nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio di singole unità immobiliari;
Ristrutturazione di impianti termici centralizzati;
Ristrutturazione della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
Trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti individuali;
Impianti termici individuali realizzati dai singoli, previo distacco dall’impianto centralizzato.

Fatte salve diverse disposizioni normative, comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali, e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono essere applicate nei seguenti casi:

Sostituzione dei generatori di calore individuale; Singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l’inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all’articolo 1, comma 1, letteraf), quali:

Stufe,
Caminetti,
Radiatori individuali,
Scalda acqua unifamiliari.

ARTICOLO 10, COMMA 10:

In tutti i casi di nuova installazione o ristrutturazione dell’impianto termico che comportino l’installazione dei generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera sostituzione di questi ultimi, è prescritto l’impiego dei generatori isolati rispetto all’ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati all’esterno o in locali tecnici adeguati.

Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di incompatibilità con il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione già esistente.

In ogni caso i generatori di calore di tipo B 1 (secondo classificazione della suddetta normativa UNI 7129), devono essere muniti all’origine di un dispositivo di controllo dell’evacuazione dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nel foglio di aggiornamento UNI 7271 FA-2».

Abbiamo quindi visto che la legislazione in materia dei gas, specialmente nelle abitazioni è florida e portata alla conoscenza di tutti; allora perché non viene applicata in modo corretto?