LE FIGURE PROFESSIONALI DEI PROGETTISTI ED INSTALLATORI E LE LORO RESPONSABILITA’


Gli installatori e manutentori di impianti, in quanto imprenditori che eseguono un servizio in autonomia, sono soggetti alle norme civilistiche sul contratto d’appalto (art. 1655 e seguenti del Codice civile) e alle norme che regolano le loro specifiche attività.

A tali norme si è aggiunta la legge n. 46 del 5 marzo 1990, con le successive integrazioni apportate dal D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991, che ha dettato norme di garanzia della sicurezza degli impianti installati, ampliati, trasformati o manutenzionati.

I professionisti ed i progettisti sono inoltre, ovviamente, soggetti alle norme civilistiche che regolano le professioni intellettuali e alle norme civilistiche che regolano le professioni intellettuali e alle rispettive regole deontologiche delle professioni. Essi sono inoltre destinatari di alcune norme della suddetta legge n. 46/90 e del D.P.R. n. 447/91.

Consideriamo ora l’appalto.



L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera (l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di un impianto) o di un servizio (la manutenzione di un impianto).

Il contratto di appalto nella fattispecie è regolato dagli articoli da 1655 a 1677 del Codice civile.

Nell’esecuzione dell’appalto:

1) l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se non è autorizzato dal committente (art.1656);
2) il corrispettivo, se non è stato determinato dalle parti né esse hanno dato modo di determinarlo, è stabilito secondo le tariffe esistenti e secondo gli usi (art. 1657);
3) se non è diversamente stabilito dal contratto o dagli usi, la materia necessaria a compiere l’opera è fornita dall’appaltatore (art. 1658).
4) l’appaltatore non può apportate modifiche alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate per iscritto (art. 1658);
5) il committente può apportare variazioni al progetto se il loro ammontare non è superiore al sesto del prezzo complessivamente pattuito, salvo il diritto dell’appaltatore al compenso per i maggiori lavoro eseguiti e sempre che le variazioni non importino notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori originariamente previste (art. 1661);
6) il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne, a proprie spese, lo stato; quando nel corso dei lavori accerta che l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto e a regola d’arte, può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare, trascorso il quale il contratto è risolto salvo il diritto al risarcimento del danno (art. 1662);
7) se per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del medesimo, la quale potrà essere accordata solo per la parte che eccede il decimo – nel caso di difficoltà geologiche, idriche e simili è invece dovuto un “equo compenso” all’appaltatore (art. 1664);
8) il committente, prima di ricevere l’opera , ha il diritto di verificarla appena l’appaltatore lo mette in condizione di eseguire la verifica stessa; se nonostante l’invito dell’appaltatore il committente tralascia di provvedere alla verifica e non comunica i risultati della stessa entro un breve termine, l’opera si intende accettata (art. 1665);
9) l’appaltatore ha il diritto al corrispettivo (se non è diversamente stabilito) al momento dell’accettazione del committente (art. 1665, ultimo comma);
10) l’appaltatore è tenuto a garantire che l’opera sia priva di difformità rispetto al progetto e da vizi, a meno che il committente abbia accettato l’opera con tali difformità e vizi (e sempre che l’appaltatore non fosse in mala fede). Il committente deve denunciare le difformità e i vizi entro 60 giorni dalla scoperta; la denuncia non è però necessaria se l’appaltatore conosceva i vizi. In tali casi il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore oppure che il prezzo sia diminuito in proporzione, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore. Se tuttavia le difformità o i vizi sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno /articoli 1667 e 1668).

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricati dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza /art. 6, terzo comma, D.Lgs. 626/94).

Tale principio è espressamente ribadito, con riferimento alle macchine, dall’art.2 del D.P.R. n. 459 del 1996, secondo il quale l’installatore della macchina o del componente di sicurezza deve procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della stessa avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione.

Identifichiamo ora chi sono gli installatori ed i manutentori.

Ai sensi degli articoli da 1 a 3 della legge n. 46/90, possono installare, trasformare, ampliare e manutenzionare gli impianti indicati al seguente capoverso solo gli imprenditori che:

siano iscritti nel registro delle ditte di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero nell’albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 2; siano inoltre in possesso dei requisiti tecnico-professionali, ovvero prepongano l’attività di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione un tecnico che possegga tali requisiti. I requisiti tecnico-professionali sono accertati dalle locali Camere di Commercio o dagli albi delle imprese artigiane. In particolare tali requisiti consistono (L.08.08.85, n. 443, art.3):

1) nella laurea nella disciplina specifica.
2) nel diploma di scuola secondaria superiore conseguito con specializzazione nella disciplina specifica ed inserimento, per almeno un anno, alle dipendenze dirette di impresa operante nel settore;
3) nell’attestato o titolo di formazione professionale conseguito ai sensi della legislazione vigente ed inserimento, per almeno due anni consecutivi, alle dipendenze dirette di impresa operante nel settore;
4) nell’inserimento per un periodo non inferiore a tre anni alle dipendenze dirette di impresa operante nel settore in qualità di installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione degli impianti di seguito esposti.

Ai sensi dell’art.1, della legge 46/90, il possesso dei requisiti esposti e, in particolare necessario per gli impianti:

di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione di energia elettrica all’interno degli edifici (ovvero relativi ad immobili adibiti ad attività produttive, commerciali e ad altri usi), a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluoro liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; idrosanitari, nonché di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo d’acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore; per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distribuzione; di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili o simili; di protezione antincendio. Nel caso di impianti che eccedono i limiti stabiliti con il D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991 (previsti in particolare nell’art. 4), per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli stessi è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.

Il progetto deve inoltre essere depositato:

presso gli organi competenti al rilascio delle licenze di impianto e autorizzazione alla costruzione dello stesso (art. 6, comma 3, lettera a) , legge 46/90); presso il Comune, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto ad approvazione (art. 6, comma 3, lettera b), legge 46/90); presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di conformità o al certificato di collaudo nei casi di installazioni o manutenzioni di impianti in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, a meno che non si tratti di impianti per il sollevamento di cose o persone a mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (art. 13, legge 46/90); Gli installatori e manutentori sono anzitutto soggetti alle norme che regolano il contratto di appalto.

Essi sono tenuti ad eseguire gli impianti a regola d’arte (art. 1662 e 2223, Codice civile, art. 7, legge 46/90), utilizzando allo scopo materiali costruiti a regola d’arte (art. 7, legge 46/90). I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza UNI e CEI si considerano costruiti a regola d’arte (articoli 5 e 7, D.P.R. 447/91).

In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di messa a terra e di interruttori differenziali o di altri sistemi di protezione equivalenti (art. 7, comma 2, legge 46/90 e art. 5, D.P.R. 447/91).

Al termine dell’installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione, l’impresa è tenuta a rilasciare una “Dichiarazione di conformità” dell’impianto realizzato o manutenzionato. Di tale dichiarazione, sottoscritta da titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e iscrizione alla Camera di Commercio, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e, se previsto dalla legge in relazione al tipo di impianto, il progetto di cui al precedente punto 4 (art. 9, legge 46/90).

Inoltre la dichiarazione di conformità:

è inviata in copia all’albo delle imprese artigiane – se si tratta di impresa artigiana – ovvero alla Camera di Commercio (art. 7, comma 3, D.P.R. 447/91); è acquisita da Sindaco, in alternativa al certificato di collaudo, ove previsto, ai fini del rilascio del certificato di abilità o agibilità (art. 11, legge 46/90); è depositata in Comune, in alternativa al certificato di collaudo, ove previsto, unitamente al progetto nei casi di installazione o manutenzione di impianti in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, a meno che non si tratti di impianti per il sollevamento di cose o persone a mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (art. 13, legge 46/90). Il modello secondo il quale deve essere rilasciata la dichiarazione di conformità è stato approvato con decreto del Ministero dell’industria del 20 febbraio 1992.

I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all’avente causa in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali (art. 9, comma 3, D.P.R. 447/91).

Nel caso si tratti di lavori di manutenzione ordinaria di impianti, non trovano applicazione (art. 12, legge 46/90):

l’obbligo del committente e del proprietario di avvalersi di imprese abilitate;
l’obbligo del previo progetto e certificato di collaudo, ove l’uno e/o l’altro siano previsti.
Per una manutenzione ordinaria si intendono gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso e far fronte ad aventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi che comunque non modifichino le strutture essenziali dell’impianto e la loro destinazione d’uso (art. 8, comma 2, D.P.R. 447/91).

Fermo restando l’obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità, sono escluse dall’obbligo del progetto e del rilascio del certificato di collaudale installazioni di apparecchi per usi domestici e le forniture provvisorie di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari (art. 12, comma 2, legge 46/90).

I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine, nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente.

Il contratto di prestazione d’opera intellettuale, ovvero “d’opera professionale”, è regolato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice civile, dalle norme che regola le singole professioni, nonché dalle norme sul contratto d’opera (articoli 2222 e seguenti, Codice civile).

Le principali regole che disciplinano tale rapporto, sono le seguenti:

quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli da diritto al pagamento del compenso. La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto (art. 2231, Codice civile);
il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia avvalersi di sostituti o ausiliari sotto la sua direzione e responsabilità se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione (art. 2232);
il compenso del professionista è determinato dal contratto o dagli usi e, in ogni caso, deve essere adeguato all’importanza dell’opera prestata e dal decoro della professione (art. 2233);
il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso (art. 2234);
il cliente può recedere dal contratto rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Il pescatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa e, in tal caso, ha diritto al rimborso delle spese e al compenso determinato in relazione all’utile che ne sia derivato al cliente, senza però arrecare pregiudizio al cliente (art. 2237).
Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare le conformità degli impianti alle disposizioni della legge 46/90 e della normativa vigente, i Comuni, le ASL, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’ISPESL, hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti iscritti. Il certificato deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta (art. 14, legge 46/90). A tal fine (art. 9, D.P.R. 447/91), gli enti interessati operano la scelta del libero professionisti nell’ambito di appositi elenchi, approvati dal Ministero dell’industria e conservati presso le Camere di Commercio, formati annualmente sulla base di documentate domande di iscrizione da parte dei professionisti interessanti.

In attuazione delle disposizioni descritte è intervenuta la legge n. 428 del 30 dicembre 1991, che ha istituito gli elenchi di professionisti abilitati all’effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche, ai fini della sicurezza, di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature. Ulteriori dispositivi regolamentari (D:M. 22 aprile 1992) e amministrative (circolari del Ministero dell’industria), hanno specificato le modalità da seguire per la formazione dei suddetti “elenchi”.

Analizzando ora l’apparato sanzionatorio.

I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti che non rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche, e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione non rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente, sono puniti con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da € 309,87 a € 1.032,91.

Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, gli enti accertatori propongono agli albi professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi (art. 10, comma 5, D.P.R. 447/91).

Gli installatori, manutentori, professionisti e progettisti sono, come tutti, responsabili dei danni ingiusti che esse cagionino per proprio dolo o colpa secondo le regole generali della responsabilità civile (art. 2043 e seguenti, Codice civile). I professionisti, peraltro, nel caso che la prestazione richiesta ponga problemi di particolari difficoltà tecniche, rispondono dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.

L’installatore o il montatore di impianti, macchine o altri mezzi tecnici che non si attengono alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dal fabbricante dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza, sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da € 309,87 a € 1.032,91.

Il proprietario o committente che si rivolga ad imprese non abilitate ad eseguire l’installazione, l’ampliamento, la trasformazione o la manutenzione, non ordinaria (art. 10, legge 46/90), sono puniti con la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23. Le altre violazioni della legge 46/90 e, in particolare, quelle commesse dagli installatori e manutentori di impianti, sono punite con la sanzione amministrativada € 516,46 a € 5.164,57 (art. 16, legge 46/90).

La sanzione è applicata nel minimo o nel massimo a seconda dell’entità o complessità dell’impianto, del grado di pericolosità e delle altre circostanze oggettive e soggettive (art. 10, D.P.R. 447/91).

Le violazioni delle imprese installatrici e manutentrici sono comunicate alla commissione di controllo presso la Camera di Commercio che le iscrive nel registro delle ditte (o nell’albo delle imprese artigiane). La violazione reiterata per più di tre volte può comportare, nei casi più gravi, la sospensione dell’impresa dal registro delle ditte o dall’albo delle imprese artigianali (art. 10, commi 3 e 4, D.P.R. 447/91).