LA MANUTENZIONE DELLE CALDAIETTE MURALI
Per impianto individuale si intende sia quello relativo ai fabbricati unifamiliari, sia quello delle cosiddette caldaiette autonome di appartamento. Il responsabile dell’impianto è l’occupante a qualunque titolo (proprietario o inquilino occupante) all’alloggio.

Il responsabile può delegare un “terzo responsabile”, cioè un’impresa o un tecnico qualificato ed abilitato, iscritto negli elenchi professionali o di categoria e rispondente a requisiti di idonea competenza tecnica. Il responsabile dell’impianto deve:

Compilare e mantenere aggiornato il libretto di impianto, che deve essere a disposizione per i controlli effettuati.
Effettuare tutte le verifiche di combustione, con periodicità di almeno una volta ogni due anni.
Garantire un’accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto.
Effettuare le manutenzione durante il periodo di riscaldamento, normalmente all’inizio; tali controlli devono avere la periodicità di almeno una volta all’anno.
Mettere in atto gli interventi necessari al fine di riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora le verifiche evidenzino un insufficiente rendimento di combustione e/o emissione oltre i limiti stabiliti dalla legge.
Sostituire la caldaia se gli interventi di manutenzione risultino inefficaci.
Far pervenire alla Provincia di appartenenza tramite autodichiarazione,i risultati delle verifiche effettuate a riprova del rispetto delle norme imposte dal D.P.R. 412/93.

Il responsabile è soggetto alle sanzioni previste dalla legge in caso di mancato rispetto delle norme di manutenzione e di esercizio.
MANUTENZIONI OBBLIGATORIE
Verifica della tenuta dell’impianto a gas con ricerca ed eliminazione di eventuali dispersioni.
Controllo delle caratteristiche di ventilazione del locale.
Controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas.
Controllo della funzionalità dell’apparecchio con segnalazione o sostituzione di componenti eventualmente non funzionanti.
Controllo della regolarità di accensione e funzionamento.
Pulizia del bruciatore principale e, per gli impianti a gas, del bruciatore pilota.
Pulizia dello scambiatore lato fumi.
Controllo dell’evacuazione fumi con prova di tiraggio.
Regolazione della portata termica, se necessaria.
Controllo che lo scarico della valvola di sicurezza relativa all’acqua non sia bloccato.
Controllo dell’efficienza dello scambiatore relativo all’acqua.
Controllo ed eventuale taratura del bruciatore principale.
Controllo della linea elettrica.
Compilazione del rapporto di controllo sul Libretto di impianto.
FASE TRANSITORIA
In una prima fase transitoria di applicazione della legge, il responsabile dell’impianto o il “terzo responsabile” dell’esercizio e manutenzione degli stessi (tecnico formalmente incaricato), possono provvedere a compilare una apposita autodichiarazione, con firma autenticanei modi di legge e connessa assunzione di responsabilità, attestante che l’impianto rientra , come prestazioni e rendimento, nei limiti prescritti dalla legge.
AUTODICHIARAZIONE
La procedura indicata vale per gli impianti ubicati in tutti i Comuni della provincia. Il modulo per l’autocertificazione è comunque disponibile presso gli uffici anagrafe comunali. Una volta compilato, il modulo dovrà essere riconsegnato con firma autentica nei modi di legge.
CONTROLLI
La legge prevede che l’Amministrazione provinciale, nel periodo dell’autocertificazione, controlli tutti gli impianti nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti per i quali il responsabile non abbia provveduto all’autocertificazione, al fine di accettare l’effettivo stato di manutenzione ed esercizio, con spese totalmente a carico dell’utente. I controlli saranno effettuati a campione anche sugli impianti per i quali è stata presentata l’autocertificazione per verificarne la veridicità, in questo caso senza alcun onere a carico degli utenti. L’autocertificazione non è obbligatoria, ma conviene perché costa meno all’utente.